La nuova normativa sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi introdotta dalla legge di riforma della nautica e dal Codice della Nautica da Diporto con l'elenco aggiornato delle compagnie di assicurazione italiane ed estere autorizzate a stipulare in Italia polizze assicurative nel Ramo R.C. Natanti.
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Appena possibile questa pagina dovrà essere revisionata anche in seguito all'entrata in vigore il 13 Febbraio 2018 del nuovo Codice della Nautica da Diporto ovvero il Decreto Legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29-01-2018. Purtroppo al momento il Cybernauta non ha il tempo di intervenire a dovere su questa sezione del sito.
Aggiornamento: 2020/01/20 23:30:15
Tutte le unità da diporto, tender compresi, con la sola esclusione delle barche a remi e delle barche a vela senza motore ausiliario, debbono essere coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per i danni provocati a terzi con un massimale minimo di garanzia di almeno EUR 2.500.000. L'assicurazione di responsabilità civile è altresì obbligatoria per tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, ecc.) e di qualsiasi potenza dal momento che il vecchio limite di tre cavalli fiscali di esenzione dall'obbligo assicurativo è stato soppresso dalla legge di riforma della nautica da diporto (172/2003). L'assicurazione del motore amovibile naturalmente si estende al natante sul quale tale motore viene di volta in volta collocato.
Ai fini dell'assicurazione obbligatoria per "natante" si intende qualsiasi unità da diporto che sia azionata da propulsione meccanica e che sia destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate (DM 86/2008).
Ricordiamo che l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria R.C. Natanti è stato introdotto in Italia dalla Legge 24 Dicembre 1969, n. 990 - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/01/1970 con successive modifiche ed integrazioni tra cui ricordiamo il Codice delle Assicurazioni Private emanato con il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005, Supplemento Ordinario n. 163 e la Legge 8 Luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14/07/2003.
Il certificato di assicurazione con il relativo contrassegno d'assicurazione (o tagliando di assicurazione) costituiscono parte integrante della documentazione nautica da detenere a bordo dell'unità da diporto e da esibire su richiesta agli organi preposti alla vigilanza in mare. In tale documentazione non rientra invece il contratto di assicurazione che non è quindi necessario conservare a bordo.
Dibattuta invece è la questione sull'obbligo di esposizione in maniera ben visibile del contrassegno d'assicurazione tanto è vero che alcune riviste nautiche, tra le più autorevoli del settore, nelle pagine dedicate alla normativa nautica esprimono in tal senso pareri diversi e opposti.
Ricordiamo che il Codice delle Assicurazioni (DLGS 209/2005) all'art. 123, comma 4, prevede che alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Per cui, ove non vi sia una specifica norma per i natanti, si applica la normativa vigente per i veicoli (es. Codice della Strada) e quindi il tagliando di assicurazione andrebbe esposto in maniera ben visibile. Neanche il Decreto Ministeriale 1° Aprile 2008 n. 86 all'Art. 4 sembra suggerire elementi che possano escludere tale obbligo. C'è tuttavia una relazione dell'ISVAP a commento del Regolamento n. 13 del 6 Febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro dove si dichiara esplicitamente che per i natanti non c'è alcun obbligo di esporre il tagliando di assicurazione che comunque deve essere sempre portato con sé.
Qualora si decida di esporre il contrassegno di assicurazione si ricorda che questo deve risultare comunque leggibile: si provveda pertanto a richiedere all'assicuratore un duplicato dal momento che esporre un tagliando d'assicurazione sbiadito o consumato da sole e salsedine è equivalente a non esporlo affatto.
[ Aggiornamento: 6 Luglio 2014 ]
L'imprese assicuratrici, italiane o estere, debbono essere espressamente autorizzate ad esercitare l'assicurazione nei rami vita e/o nei rami danni. Per ciascun ramo assicurativo è necessaria l'esplicita autorizzazione che fino al 1994 fa veniva rilasciata tramite un Decreto del Ministero dell'Industria, quindi con un provvedimento dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) che dal 1° Gennaio 2013 è stato sostituito in tutte le funzioni, poteri e competenze dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) istituito dal Governo Monti nell'ambito della c.d. "spending review". Nello specifico le compagnie assicuratrici che intendono operare l'assicurazione obbligatoria R.C. Natanti debbono essere autorizzate per il Ramo 12 Danni. Non necessariamente le imprese autorizzate nel Ramo 12 sono autorizzate anche nel Ramo 10 (R.C. Autoveicoli) e viceversa.
Di seguito gli elenchi aggiornati delle Imprese di Assicurazione italiane e delle compagnie assicuratrici estere con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (comprendente l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia che non fanno parte della UE) autorizzate ad operare nel Ramo 12 R.C. Natanti in regime di stabilimento tramite una propria Rappresentanza oppure in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) tramite un Rappresentante residente in Italia
Rendimento BTP | 3.57% |
Rendimento Bund | 2.34% |
SPREAD | 123 |
Massimo | 124 |
Minimo | 119 |
Precedente | 121 |
Spread BTP-Bund - Valore aggiornato in tempo reale del differenziale di rendimento (spread) ovvero della differenza del tasso d'interesse espressa in punti base tra i Buoni del Tesoro Poliennali italiani a 10 anni (BTP) e gli omologhi Titoli di Stato tedeschi (Bund).
Fonte: MTSUSD Dollaro USA | 1.0562 |
GBP Sterlina inglese | 0.83380 |
CHF Franco svizzero | 0.9342 |
RUB Rublo russo | |
JPY Yen giapponese | 164.42 |
CNY Yuan Renminbi cinese | 7.6528 |
Tasso di cambio di riferimento delle principali valute estere nei confronti dell'Euro fissato quotidianamente intorno alle ore 14:00 UTC dalla Banca Centrale Europea di concerto con le Banche Centrali dei paesi Europei ed internazionali. La tabella dei tassi di riferimento riporta la quotazione contro l'Euro di ciascuna moneta considerata.
Fonte: BCE, Banca Centrale Europea